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F-gas: obblighi dell’imprenditore

 
 
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La normativa F-Gas e le responsabilità dell’imprenditore

Ecco tutto quello che c’è da sapere sui nuovi Regolamenti Europei in tema di emissioni di gas ad effetto serra e sugli obblighi amministrativi e penali definiti dalla legge per il titolare dell’impresa e proprietario degli impianti (Operatore). Importante la sua responsabilità di affidare i controlli obbligatori e le manutenzioni a “persona certificata” con patentino F-gas, che a sua volta deve risultare incaricata da un’impresa certificata. 

Si parla spesso di contrastare le emissioni in atmosfera di gas ad effetto serra e in particolare di gas che provengono da attività di natura commerciale o industriale. Tra questi, i gas refrigeranti fluorurati sono tra i più inquinanti se rilasciati in atmosfera. Negli ultimi anni si sono succedute molte normative, tra cui il Regolamento UE 517/2014, pienamente in vigore dal 1° gennaio 2015 e che ha sostituito il precedente Regolamento CE 842 del 2006.

La Commissione Europea è giunta alla conclusione che è possibile fare di più per ridurre le emissioni nell’Unione, in particolare evitando l’uso di tali gas, laddove esistono tecnologie alternative sicure e efficienti sotto il profilo energetico, senza impatto o con impatto minore sul clima. Il regolamento prevede una riduzione graduale delle quantità da immettere nel mercato dei gas fluorurati con un alto effetto serra, e definisce contemporaneamente l’assegnazione di quote, fino a una diminuzione a due terzi delle emissioni entro il 2030.

La novità importante del regolamento UE 517 è la presa in considerazione del potenziale di effetto serra dei gas (GWP). Il GWP di un refrigerante è quindi un indice di potenziale riscaldamento climatico del gas a effetto serra, in relazione a quello dell’anidride carbonica (CO2), calcolato in termini di potenziale di riscaldamento in 100 anni di un chilogrammo di un gas a effetto serra, rispetto a un chilogrammo di CO2.

La normativa ha quindi stabilito dei divieti, tra cui quello di immissione in commercio, a partire dal 1° gennaio 2020, di frigoriferi e congelatori per uso commerciale (apparecchiature ermetiche) contenenti HFC con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 2500 GWP. A partire dal 1° gennaio 2022, il divieto scende a 150 GWP. Il divieto di utilizzare HFC con GWP maggiore di 2500 si estende inoltre anche alle operazioni di manutenzione e riparazione di apparecchiature esistenti, e impone l’utilizzo di gas a basso GWP o la sostituzione delle apparecchiature con le stesse con gas alternativi.

Questa decisione assume un significato chiaro. A breve questi refrigeranti devono essere sostituiti con refrigeranti a basso GWP e/o naturali. Si deve inoltre tener presente l’obbligo di controllare le perdite di refrigerante e le cadenze di controllo sono definite nel regolamento in tonnellate di CO2 equivalenti contenute nelle apparecchiature, e non più in chilogrammi come indicato dal regolamento precedente 842/2006.

Ecco le nuove disposizioni:

• per le apparecchiature contenenti più di 5 ton/CO2 (10 ton/CO2 se ermeticamente sigillate) e fino a 50 ton/CO2, il controllo si deve effettuare ogni 12 mesi;
• per le apparecchiature contenenti più di 50 ton/CO2 e fino a 500 ton/CO2, ogni 6 mesi
• per le apparecchiature contenenti più di 500 ton/CO2, ogni 3 mesi.
 
I controlli delle perdite delle apparecchiature con più di 5 tonnellate di CO2 devono essere registrati in un “registro delle apparecchiature” tenuto dall’Operatore. Il registro delle apparecchiature va conservato per 5 anni e deve essere messo a disposizione all’autorità pertinente. l’Operatore, in caso di perdita, deve assicurare che sia riparata senza ingiustificato ritardo da persone certificate; inoltre, dopo la riparazione l’apparecchiatura dovrà essere ricontrollata nuovamente entro un mese per verificare l’assenza di perdite di refrigerante.
 
Dato che l’Operatore è considerata la figura responsabile della gestione delle apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra, si precisa che: l’Operatore è la persona fisica o giuridica che esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature contemplati dal regolamento ed è pienamente responsabile degli eventuali inadempimenti normativi rispondendone sia con sanzioni amministrative che penali. 
In Italia l’Operatore è considerato il proprietario dell’apparecchiatura.

All’Operatore viene affidata la responsabilità di far eseguire i controlli obbligatori e le manutenzioni della propria apparecchiatura da “persona certificata” (patentino F-gas) incaricata da una “impresa certificata”. La certificazione della persona è emessa in conformità al DPR 43/2012 (applicativo del Regolamento CE 303/2008) dopo aver superato un esame teorico e pratico, a un Organismo di Certificazione accreditato. Il Certificato della persona ha una validità di 10 anni.

La persona certificata è incaricata da una impresa certificata, ovvero in possesso di un certificato emesso da un Organismo di Certificazione accreditato per svolgere l’attività di Installazione, Manutenzione e Riparazione.  Quindi, le attività di gestione delle apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra devono essere affidate a persone certificate, le quali prima di prendersi carico qualsiasi intervento, devono verificare le indicazioni dell’etichetta che, se non aggiornata, deve essere sostituita da una etichetta conforme al Regolamento esecutivo UE 2015/2068.

Riepilogando, dunque, l’Operatore deve:

• tenere un registro con le annotazioni da parte di persona certificata delle cariche di refrigerante, dei controlli delle perdite e delle eventuali riparazioni con l’intervento di controllo entro 30 giorni dalla riparazione; 
• verificare se esiste una etichetta e/o provvedere alla sua sostituzione sempre da parte di persona certificata;
• compilare e inviare la Dichiarazione annuale a ISPRA entro il 31 maggio di ogni anno riguardante lo stato della propria apparecchiatura al 31 dicembre tramite il portale dedicato www.sinanet.isprambiente.it  

È stato quindi approvato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Presidente della Repubblica n. 146 del 16 novembre 2018 entrato in vigore lo scorso 24 gennaio 2019. La novità più importante del decreto è l’istituzione di una Banca Dati gestita dalle Camere di Commercio regionali dove saranno inserite le informazioni riguardanti la vendita dei gas refrigeranti e delle apparecchiature, l’installazione, manutenzione, controllo delle perdite, recupero dei gas e smantellamento delle apparecchiature. Nei prossimi mesi le Camere di Commercio regionali presenteranno in appositi incontri, le modalità di funzionamento della Banca Dati. 

Questo articolo è stato realizzato con la collaborazione di: dott. Enrico Tisatto (Fa.Re. srl) - Consorzio Assogi - Italian Gourmet.

Per ulteriori informazioni rivolgiti agli esperti Assogi: www.assogi.it info@assogi.it 
 
 

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